Catasto
Qui in allegato la nuova guida sul catasto
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Tra i diritti del condomino vi è sicuramante quello di poter visionare la documentazione e eventualmente estrarne copia.
Tale diritto legittimo però potrebbe collimare con alcune preclusioni tali per cui nel caso venga a mancare la facoltà di visione l'amministratore di condominio è liberato da ogni responsabilità.
Vi è una sentenza del tribunale di Roma, qui allegata, che sentenzia in questa direzione.
E' risultato dalla causa che l'amministratore ha messo a disposizione i documenti richiesti, secondo l'assodato principio di cui all'art 1129 c.c, non potendo invece disporre l'estrazione, che deve essere personale e richiesta, perchè il condomino ha il dovere, invece di non pregiudicare l'attività dell'amministratore a discapito dell'intero condominio.
Nel caso specisfico la visone e la relativa estyrazione di copia devono essere viste come una compensazione di interessi, dove da una parte ci deve essere l'amministratore che si mette a disposizione (appuntamento) e dall'altra il condomino che visionata la documentazione può estrarne copia (pagando).
Il decoro archittetonico è ormai una questione che sempre più spesso noi del settore ci troviamo a risolvere, sopratutto ora che i condomini sono chiamati a deliberare su che colore avere gli infissi esterni se devono essere sostituiti.
Precisiamo che gli infissi oggi più che mai vengono sostituiti anche per la grande richiesta delle possibili agevolazioni fiscali tipo superbonus.
Recentemente è uscita una cassazione che pone l'attenzione su un caso specifico: cosa succede se vi è un dissenziente che non vuole il colore degli infissi, decisi a maggioranza dei presenti, e pretende un diverso colore?
Per vedere il fatto di diritto vi invitiamo ad andare a visionare la cassazione qui in allegato.
La cassazzione è chiara a questo riguardo, accendando, eventualmente, un colore simile per tono e non completamante diverso.
Per fare un sempio se l'assemblea delibera a maggioranza che i nuovi infissi siano bianchi, il dissenziente (non l'assente), non può pretendere un coloro diverso dalle tonalità del bianco.
Vi è di più! l'ordinanza della Cassazione potrebbe anche essere supportata dal regolamanto del condominio se nello stesso fosse vietato proprio la sostituzione degli infissi di colore diverso da quelli deciso kin assemblea.
Questo decreto ha l'obiettivo di rendere più agevole lo sviluppo delle energie rinnovabili, introducendo misure urgenti per il contenimento dei costi sia dell'energia elettrica sia del gas naturale.
Grazie a questo DL l'installazione del fotovoltaico è considerato un intervento di manutenzione ordinaria, ricadendo nell'edilizia libera e non essendo quindi necessario alcun permesso o autorizzazioni o atti amministrativi.
Qui in allegato trovate il decreto
Con questo articolo, per il quale andiamo ad andare a vedere l'ultimisima sentenza al seguente link https://www.amministrazionicoppola.it/blog/novita, porteremo l'attenziane al caso in cui un privato si trovi nella condizione di dover subire il passaggio dei cavi telefonici da parte del gestore.
Punto di partenza è il D.lgs 01/08/2003 n 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), ultimammente aggiornato con la Leggevdel 29/07/2021.
All'art 91 il codice prevede che i cavi telefonici, possono passare, anche senza il consenso del proprietario (che non può opporssi e non viene neppure indennizzato).
Oltre a questa limitazione vi è anche quella di dover sopportare anche il passaggio degli operatori telefonici.
Resta inteso che l'opporsi non vuol dire evitare il passaggio, salvo che il passaggio dei cavi sia con appoggio, perchè la scoietà predisposta all'installazione può formulare regolarmente ricorso per avviare la procedura espropriativa.
In conclusione il proprietario di un immobile o fondo che sia non ha alcun modo di opporsio se il passaggio dei cavi non prevede appoggi.