PASSAGGIO CAVI TELEFONICI
Qui di seguito una recente sentenza di come è regolato il caso di specie.
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Qui di seguito una recente sentenza di come è regolato il caso di specie.
Qui di seguito una utile sentenza del tribunale di Ancona sul risarcimento del danno
Il passaggio di consegne altro non è se il passaggio della documentazione condominiale tra il vecchio amministratore e quello entrante.
Il passaggio implica nei confronti dell'amministratore uscente degli obblighi nei confronti dell'amministratore entrante.
L'amministratore entrante dovrà ricevere tutta la documentazione da parte dell'uscente, senza che quest'ultimo ponga in essere situazioni ostative- L'uscente dovrà sempre comportarsi in maniera leale con l'entrante e collaborare al fine di una corretta diligenza e aò fine di non creare al condominio possibili difficoltà per la redazione del bilancio mancando documenti che possano determinare una mancanza delle pezze giustificative.
Dovrà anche farsi diligente nel produrre tutto quello che l'assemblea nel verbale, decide di inserire nel passaggio.
Utile per evideziare come diligenza e lealtà siano in capo all'uscente è l'ultimissima sentenza della cassazione qui allegata.
Con questo articolo si vuole, anche vista un utile sentenza in allegato https://www.amministrazionicoppola.it/blog/novita/236-infiltrazioni-scarichi-condominiali, dare una informazione su come debba essere risarcito il danno dovuto da infiltrazioni ad un abitazione.
Si parte subito dal presupposto che nel caso specifico il risarcimento del danno deve essere considerato di maggior valore rsipetto a quello banale del semplice danno da rigurgto per diveri motivi.
Tra questi motivi va risarcito il danno non patrimoniale derivante dalla lesione che la peersona abbia potuto avere dall'0iunfiltrazione (inutilizzo immobile per esempio).
Altro danno danno risarcibile è sicuramante il danno patito (il danno patrimoniale vero e proprio per capirci): quale potrebbe essere il rispristino delle pareti o del pavimento o comunque di tutto quello che ne deriva dall'infiltrazione.
Resta inteso che nel condominio ci deve essere la copertura del fabbricato e che tra le condizioni di polizza vi sia anche la condizione ben specifica di risarcimento alle unità.
A conclusione vero è che non è obbligatoria la polizza, ma sarebbe sempre opportuno averla.
Questo breve articolo per chiarire che l'amministratore di condominio può essere sia una cosa che l'altra, ma le due situazioni sono ben precise e distinte.
L'amministratore è committente ogniqualvota il condominio stipuli un contratto di appalto, per il quale l'amministratore è tenuto all'osservanza di obblighi di verifica della idoneità tecnico professionaled dell'appaltatore, di informazione sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoroe di cooperazione e coordinammento nella attuazione delle misure di prevenzione e protezione.
Nulla toglie al rappresentante del condominio la possibilità di aggiungere alla responsabilità per committente, quella di responsabile dei lavori, ai sensi dell art 90 TU 81/2008: in questo caso, però, occorre da parte dell'assemblea un espressa delibera e contestualmente delle competenze specifiche da parte dello stesso amministratore, dettati dall'art 98 dello stesso Testo Unico.
Tra questi requisiti troviamo avere una larea magistrale sulle seguenti classi LM 4 da LM 20 a LM 35, LM 69, LM 73, aver conseguito il diploma di geometra o comunque dui perito tecnico e comunque essere in possesso dei ceerificati di formazione con attestato finale, noncheè di aver acquisito un espserienza di almeno tre anni nel settore edile.
Mi sento di mettere a conoscenza questa differenza perchè, soprattutto ora, spesso si confonde l'amministratore di condominio come responsabile dei lavori.
No Non è così, se non ha i requisiti lui resta solo responsabile come comittente.