PASSAGGIO CAVI TELEFONICI
Con questo articolo, per il quale andiamo ad andare a vedere l'ultimisima sentenza al seguente link https://www.amministrazionicoppola.it/blog/novita, porteremo l'attenziane al caso in cui un privato si trovi nella condizione di dover subire il passaggio dei cavi telefonici da parte del gestore.
Punto di partenza è il D.lgs 01/08/2003 n 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), ultimammente aggiornato con la Leggevdel 29/07/2021.
All'art 91 il codice prevede che i cavi telefonici, possono passare, anche senza il consenso del proprietario (che non può opporssi e non viene neppure indennizzato).
Oltre a questa limitazione vi è anche quella di dover sopportare anche il passaggio degli operatori telefonici.
Resta inteso che l'opporsi non vuol dire evitare il passaggio, salvo che il passaggio dei cavi sia con appoggio, perchè la scoietà predisposta all'installazione può formulare regolarmente ricorso per avviare la procedura espropriativa.
In conclusione il proprietario di un immobile o fondo che sia non ha alcun modo di opporsio se il passaggio dei cavi non prevede appoggi.