Nomina o rinnovo amministratore (mancanza aggiornamento)

Questo articolo, vuole mostrare ancora una volta, come, dopo la legge 220/12 l'attività di amministratore di condominio sia diventata una cosa seria. Tutti possiamo diventare professionisti del settore (requisito minimo scuoka superiore), ma una volta diventati mediante corso, bisogna anche restare idonei alla professione che oramai è diventata sempre più complessa e con le più diverse problematiche: l'attività di amministratore non è più solo una gestione di soldi, ma va ben oltre.

Per interpretazione di legge può fare amministratore chiunque, ma nel momento in cui diventi professionista sei obbligato ad ottemperare a quanto stabilisce la legge. Per chi volesse ricevere informazioni o seguire corsi Vi invito a cliccare https://www.amministrazionicoppola.it/cosa-facciamo/62-la-sede-provinciale-unai.

La legge 220 del 2012 ha introdotto con il Decreto Ministeriale 140/2014 l'obbligo per il professionista del settore di avere dei requisiti formativi che lo rendano idoneo alla professione (che abbia svolto un corso di aggiornamento della durata di almeno 15 ore).

Con sentenza del marzo del 2017 il Tribunale di Padova ha dichiarato la revoca di un amministratore  e di conseguenza la nullità della delibera di nomina, in quanto lo stesso non era riuscito a dimostrare di aver svolto regolarmente il corso di aggiornamento previsto dal DM.

Si evince leggendo la disposizione della sentenza che il mancato svolgimento o la mancanza della prova, dell'attività della frequentazione dei corsi obbligatori previsti dalla normativa determina la nullità della nomina o rinomina.

L'attività di frequentazione è annuale e l'idoneità alla professione viene valutata nell'anno di formazione; in altre parole l'idononeità del 2017 viene valutata entro il 2017, ma la gestione del condominio ricade nell'idoneità del 2016.

 

 

 

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