Diritto al panorama

Questo breve articolo vuole essere una piccola parentesi di cosa a volte i giudici sono chiamati a decidere per questioni che spesso non vengono risolte perchè o non normate o perchè difficilmente la giurisprudenza ne dà una giusta interpretazione.

Diciamo fin da subito che il diritto al panorama non trova alcun riconoscimento a livello codicistico e legislativo e quello che si trova (poco) è di carattere giurisprudenziale.

Resta inteso che ogni costruzione che possa in qualche modo ostruire la visuale può essere soggetta solo ad un eventuale risarcimento nel caso si tratti di una costruzione che sorga in contrasto con le disposizioni in materia di distanze o in difformità di normativa urbanistica: si parla però di visulae e non di panorama.

Per giurisprudenza quando si parla di diritto al panorama si parla di servitù negativa o detto in gergo legale "servitu' altius non tollendi.

In parole semplici al proprietario del fondo serviente viene negata la possibiltà di usare il fondo in un certo modo.

In conclusione per far si che si determini una servitù negativa tra le parti è necessario che venga stipulato un accordo scritto e vincolante innanzi a un notaio.

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