OPERATIVITA' SUPERBONUS

Da oggi 15 ottobre 2020 parte l'operatività del superbonus grazie ai due decreti di attuazione.

Il primo   detto anche DM Prezzi altro non fa che dettare i requisiti tecnici per porre in essere il superbonus e la cessione del credito nonchè determinare dei massimali di costo specifici per ogni tipo di intervento.

Il secondo decreto riguarda invece le asseverazioni che il tecnico incaricato è tenuto a fare: le asseverazioni normalmente sono due; una in stato avanzato dei lavori ,l'altra a conclusioni lavori. Abbiamo già visto che tali asseverazioni devono poi essere dichiarate congrue dall'ente certificare messo a disposizione dall'istituto di credito.

Entrambi i decreti sono stati pubblicati in gazzetta ufficiale del 5 ottobre 2020.

Fatta questa premessa è opportuno per concludere la materia addentrarci più nello specifico di come funzione la cessione del credito.

Intanto bisogna capire quando è applicabile la cessione del credito o sconto in fattura.

L'applicabilità è valida nel caso del superbonus 110 ovviamente, ma anche nel caso del recupero edilizio, nel caso di installazione di fotovoltaico, sul recupero facciate, sulla efficientamento energetico.

Ovviamente la norma per l'applicabilità della cessione ha fissato dei tetti di spesa in base alle tipologie di lavori.

a) € 50.000 per gli edifici unifamilairi;

b) € 40.000 per gli edifici da 2 a 8 unità;

c) € 30.000 per gli edifici con più di 8 unità.

Per fare un esempio un immobile di 10 unità ha un tetto di spesa pari a € 300.000: quindi per valutare il tipo di intervento il tetto di spesa è utile per verificare se possa ricadere tutto nella cessione o se vi è un surplus.

C'è un nota bene da fare a riguardo: la concessione del credito implica che l'immobile non abbia irregolarità edilizie da sanare

Chi può usufruire:

a) proprietari;

b) nudi proprietari;

c) usufruttuari;

d) titolari di diritto di abitazione e di uso;

e) inquilini;

f) comodatari;

g) futuri acquirenti.

L'agevolazione spetta anche al familiare convivente che partecipi alle spese.

Lo sconto in fattura è ammessa per tutte quelle tipologia di spese ammesse all'agevolazione fiscale, quindi per le spese detraibili.

Tra le spese detraibili troviamo:

-quelle relative ai materiali;

- quelle relative al professionista;

- quelle relative alla progettazione;

- quelle relative a altri costi connessi alla realizzazione degli interventi.

Importante evidenziare che l'iva è sempre compresa nel prezzo.

A conclusione dell'articolo giusto evidenziare due punti che secondo il sottoscritto sono il fulcro della cessione o dello sconto in fattura.

1) L'impresa che accetta di far lo sconto in fattura o ldi applicare la cessione del credito ha la possibilità di utilizzare l'ammontare in due modalità

a) in compensazione;

b) tramite ulteriore cessione;

2) L'istituto di credito che si prende il costo dell'operazione lo assume al 93% sul valore nominale del credito: esempio pratico: lavori per 100.00 € - credito per 110.000 €, la banca si assume il costo di 103.000€.

Quindi il condomino si trova un beneficio di 3.000 €.

Spero con questo articolo conclusivo di essere riuscito a far chiarezza sulla materia.

 

 

 

Modulo Contatti

Condominio Online